GUIDA DANNO DA AMIANTO
Gli elementi di prova

In questa Guida indichiamo, sinteticamente, cosa è il periodo di induzione (ossia d’insorgenza, di diffusione e di frequenza dei danni alla salute da esposizione all’amianto), la correlazione tra esposizione alle polveri di amianto e patologie tumorali, le norme del codice civile e la normativa specifica che inquadrano il tema del danno alla salute a causa di una prolungata esposizione all’amianto.
La Guida non può intendersi sostitutiva di una consulenza relativa al caso specifico.

INDICE
Cosa è il periodo di induzione
Il nesso causale tra malattia e esposizione
Normativa
Categorie di lavoratori tutelate

COSA E’ IL PERIODO DI INDUZIONE

In epidemiologia si ritiene, secondo il modello multistadio della cancerogenesi, che con l’esposizione a una determinata quantità di amianto, non essendovi una soglia minima priva di rischio, abbia inizio l’esposizione etiologicamente rilevante denominata anche “processo di induzione neoplastica”, corrispondente ad una serie di eventi ancora potenzialmente reversibili fino alla conclusione della fase, allorché avviene l’innesco irreversibile della malattia (c.d. periodo di induzione).

Il periodo di induzione, dall’inizio dell’esposizione all’amianto fino all’irreversibile prodursi della malattia, non è determinabile con precisione nel singolo soggetto e la scienza, in particolare l’epidemiologia, ritiene che esso si protragga per periodi di tempo assai lunghi nell’ordine di anni e addirittura decenni.

Una legge di copertura scientifica, superando le tesi di Selikoff  sulla c.d. trigger dose (o dose grilletto secondo cui sarebbe sufficiente l’assunzione di una dose minima di fibre di amianto per l’insorgere e lo svilupparsi della patologia così da rendere le successive esposizioni ininfluenti in termini peggiorativi sull’inarrestabile decorso della medesima), attribuisce al protrarsi dell’esposizione all’amianto l’aumento del rischio di mesotelioma o di altri tumori polmonari.
In altre parole, il protrarsi dell’esposizione anticipa la fine del periodo di induzione (corrispondente alla conclamata manifestazione clinica della patologia), atteso che fino alla conclusione di tale fase gli eventi molecolari, tissutali e cellulari prodotti dalla sostanza sono ancora reversibili.

L’ esposizione all’amianto si protrae fuori dai luoghi di lavoro. Da precisare inoltre che l’esposizione etiologicamente rilevante si prolunga ben oltre l’esposizione lavorativa, dal momento che le fibre di amianto a causa della loro elevata bio-persistenza, permangono all’interno dell’organismo, prolungando il periodo di induzione anche quando l’esposizione lavorativa si sia esaurita.

IL NESSO CAUSALE TRA MALATTIA ED ESPOSIZIONE

L’esistenza del nesso causale tra la malattia e l’esposizione alle polveri di amianto viene valutata alla stregua di un grado di elevata probabilità razionale e previa esclusione di altri decorsi causali in grado di spiegare il fatto, sul presupposto che ove l’azienda avesse adottato le adeguate misure di prevenzione avrebbe quantomeno ridotto il rischio ed accresciuto il periodo di latenza, ritardando così l’esito letale.

Il generale obbligo incombente sul datore di lavoro, di tutelare l’incolumità personale dei lavoratori dipendenti, garantendo la salubrità dell’ambiente nel quale sono chiamati ad operare, con particolare riferimento alle norme precauzionali dettate in materia di polveri, è disciplinato dall’art. 2087 del codice civile; da qui l’irrilevanza della circostanza che il nostro sistema giuridico abbia bandito l’uso dell’amianto solo nel 1992.

Sul punto si richiama la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.1292/2014 in relazione allo stato delle conoscenze sugli effetti nocivi dell’amianto negli anni 1970 e 1980; quindi già prima del 1992 (cfr. L. 27/03/1992 n.257) la comunità scientifica aveva messo in guardia dagli effetti patogeni dell’amianto.

NORMATIVA

Già la Legge 12/04/1943 n.455, modificata con D.P.R. n.648 del 1956, estendeva all’asbestosi l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali; il D.P.R. n. 1124 del 1965 introduceva disposizioni speciali contro l’asbestosi; il Decreto Ministeriale 18/04/1973 ribadiva l’inclusione dell’asbestosi tra le patologie per le quali era obbligatoria l’assicurazione contro le malattie professionali.

In Germania già dal 1940 un regolamento prevedeva specifiche procedure per contenere la diffusione delle polveri;  in Italia normative di riferimento al fine di proteggere i lavoratori dai rischi connessi all’esposizione a sostanze tossiche come l’amianto risalgono già nel 1956 con il  D.P.R. n.303; nel 1963 in occasione del XIV Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro lo studioso Buchanan evidenziava una incidenza di tumori bronchiali e di mesotelioma della pleura nei lavoratori esposti ad amianto; nel 1969 l’INAIL pubblicava dati allarmanti circa l’incidenza dell’esposizione all’amianto nelle neoplasie e nell’asbestosi; nello stesso anno anche il Regno Unito adottava un regolamento (sulla falsariga di quello tedesco) e nel 1972 veniva assunto anche dagli Stati Uniti. Nel 1971 la Conferenza del settore prevedeva l’applicazione di speciali procedure per contenere la diffusione delle polveri; nel 1977 l’International Agency for Research on Cancer inseriva tutti i diversi tipi di amianto nel gruppo dei cancerogeni certi per l’uomo.

Altre normative di riferimento risalgono al 1983 (Direttiva 83/477/CEE del 19/09/1983).

Il Ministero della Sanità interveniva, con Circolare del 10/07/1986 n.45, con un piano di intervento e misure tecniche per l’individuazione ed eliminazione dei rischi connessi all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici, pubblici e privati.

Cospicua normativa ha fatto poi seguito alle precedenti, attraverso Direttive e Leggi (Direttiva 87/217/CEE del 19/03/1987; Dlgs 15/08/1991 n.277; Legge 27/03/1992 n.257; Circolare del Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato n.124976; Legge 04/08/1993 n.271; DPR 08/08/1994; DM 06/09/1994; Si ricordano inoltre il Decreto Ministeriale della Sanita del 26/10/1995; Dlgs 17/03/1995; DM 14/05/1996; DM 20/08/1999; DM 25/10/1999; Legge 23/03/2001 n.93); si tralascia qui tutta la normativa successiva riguardante norme per la sicurezza, smaltimento dei rifiuti e tutela ambientale.

Il DPR 13/04/1994 n.336, sostituendo la precedente tabella allegata al  DPR 30/06/1965 n.1124, ha dato rilevanza giuridica ai risultati raggiunti dalla scienza medica in tema di effetti morbigeni dell’amianto, comunque già noti prima degli anni sessanta, includendovi nominati (alla voce 56) il mesotelioma pleurico, tra le malattie tabellate derivanti dalle lavorazioni che espongono all’azione di tale sostanza.

Quanto al mesotelioma pleurico si evidenzia: “Caratteristica peculiare del mesotelioma è la mancanza di una chiara correlazione dose-risposta, in quanto, considerando varie situazioni di soggetti esposti ad amianto, casi di mesotelioma si sono verificati anche a seguito di esposizioni modeste o modestissime per intensità e/o per durata. Quando nella storia del caso singolo esistono riferimenti sicuri ad una pregressa significativa esposizione ad amianto, nella pratica, la probabilità che sussista un nesso causale amianto-tumore, viene considerata addirittura assai più elevata del 70%, 80%” (cfr. Medical Malpractice Daily).

CATEGORIE DI LAVORATORI TUTELATE

La tutela riguarda tutti i lavoratori che si sono ammalati in fabbrica, nei cantieri, in miniera a contatto con sostanze cancerogene e genotossiche, da Casale Monferrato a Taranto.

Quali sono le malattie correlate secondo le liste INAIL.
L’amianto provoca una serie di malattie definite patologie asbesto correlate molte delle quali sono riconosciute dall’INAIL ed inserite nella lista I la cui origine lavorativa è di elevata probabilità:

Asbestosi polmonare;

Placche pleuriche;

Ispessimenti pleurici;

Mesotelioma pleurico;

Mesotelioma pericardico;

Mesotelioma peritoneale;

Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo;

Tumore del polmone;

Tumore della laringe;

Tumore dell’ovaio.

Conseguenze: riconoscimento INAIL, indennizzo, risarcimento al lavoratore e, in caso di decesso, ai suoi familiari.

Altre patologie asbesto-correlate inserite nella lista II dell’INAIL la cui origine lavorativa stimata di limitata probabilità: non sussiste presunzione legale di origine e il lavoratore e i familiari in caso di decesso possono ottenere riconoscimento, indennizzo, risarcimento del danno in presenza di nesso causale (riconducibilità del danno alla salute all’attività di lavoro).

Tumore della faringe;

Cancro dello stomaco;

Cancro del colon-retto.

Nella lista III dell’INAIL di origine professionale possibile, è inserito il cancro all’esofago ed il riconoscimento, indennizzo, risarcimento è subordinato all’esistenza del nesso causale tra l’attività lavorativa e l’insorgenza della malattia.

Consulta la GUIDA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

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