GUIDA AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Ecco quando è possibile richiederlo

In questa pagina indichiamo le condizioni e i presupposti giuridici in presenza dei quali è possibile chiedere il risarcimento del danno subìto per eventi accaduti al di fuori di un rapporto contrattuale oppure che attengono specificatamente alle reciproche obbligazioni contrattuali.
E’ illustrata la differenza tra danno patrimoniale e non patrimoniale e, riguardo a quest’ultimo, si specifica la declinazione che ne ha fatto la giurisprudenza, differenziando il danno biologico dal danno morale e dal danno esistenziale.

La Guida non può intendersi sostitutiva di una consulenza relativa al caso specifico.

INDICE
Illecito civile, differenze con illecito penale e illecito contrattuale
Responsabilità e Risarcimento
La prova della causalità giuridica
Qual è il danno risarcibile
Le sentenze della Corte Cassazione sul danno morale e sul danno esistenziale

L’intero sistema della Responsabilità Civile ruota intorno alla nozione di danno inteso quale conseguenza di un fatto illecito – commesso all’interno di un rapporto di natura contrattuale o anche extracontrattuale – che determina responsabilità civile e conseguente diritto al risarcimento.

La lesione di un diritto o interesse giuridicamente rilevante “danno-evento” costituisce il presupposto del danno; ma il danno non è di per sé sufficiente ai fini del risarcimento, occorrendo un pregiudizio “danno-conseguenza” (c.d. principio di causalità), intendendo ogni conseguenza pregiudizievole che la vittima dell’illecito abbia sofferto a causa della lesione arrecata.

Occorre pertanto, ai fini di una legittima richiesta di risarcimento del danno:
a) la lesione di un interesse inteso come impedimento alla soddisfazione di un bisogno;
b) un interesse giuridicamente protetto;
c) una perdita intesa come mancato conseguimento di una utilità (perdita e quindi danno).

ILLECITO CIVILE, DIFFERENZE CON ILLECITO PENALE E ILLECITO CONTRATTUALE

L’illecito civile o extracontrattuale, articolo 2043 del codice civile, va tenuto distinto dall’illecito penale che si perfeziona con il compimento di un fatto previsto dalla legge come reato cui conseguono sanzioni penali tipizzate dal legislatore.

Va altresì tenuto distinto dall’illecito contrattuale, previsto dall’articolo 1218 del codice civile, che si perfeziona con l’inadempimento di obblighi contrattuali, in questo caso l’obbligazione trova la sua fonte in un accordo tra due o più parti.

Definendo più nel dettaglio l’illecito civile, occorre partire dalla lettura dell’articolo 1174 del codice civile, che sancisce il principio in base al quale la prestazione che formi oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica nonché corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del debitore.

Dalla lettera della norma si desume che il danno possa avere sia natura patrimoniale, incidendo sul patrimonio del soggetto danneggiato, sia natura non patrimoniale, incidendo su un interesse diverso non immediatamente definibile nella sua valutazione economica.

Il danno da illecito extracontrattuale è poi risarcibile:

  • sia come evento lesivo, danno-evento, “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto” (art. 2043 codice civile), sotto il profilo della c.d. causalità materiale;
  • sia come insieme di conseguenze risarcibili, danno-conseguenza, “obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 codice civile), sotto il profilo della c.d. causalità giuridica.

Nella responsabilità extracontrattuale, detta anche aquiliana, esistono due momenti distinti cui fare attenzione:

  • la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità secondo il principio della causalità materiale, di cui parlano gli articoli 40 e 41 del codice penale, ove il danno rileva solo come evento lesivo;
  • la determinazione del danno cagionato che è l’oggetto della prestazione risarcitoria.

Solo il danno-conseguenza del fatto lesivo produce obbligazione risarcitoria, secondo le norme del codice civile (artt. 2056, 1223 e 1227, 2 comma, codice civile); sono dunque risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (art. 1223 codice civile) e che non siano evitabili con l’uso dell’ordinaria diligenza (art. 1227, 2 co., codice civile).

RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO

Il risarcimento prescinde dalla fonte di responsabilità dalla quale scaturisce, imponendo di non distinguere tra danno da illecito civile o extracontrattuale e danno da inadempimento contrattuale.

Tuttavia affinché venga attribuita responsabilità, extracontrattuale o contrattuale, occorre procedere all’esame degli elementi che le connotano.

Quanto alla responsabilità extracontrattuale o aquiliana sotto il profilo della c.d. causalità materiale, gli elementi così si sintetizzano: fatto illecito, comportamento attivo od omissivo che cagiona ad altri danno ingiusto; imputabilità (e non colpa) del fatto illecito  (art. 2046 codice civile).; consapevolezza dell’agente (dolo o colpa secondo concetti rinvenibili in ambito penalistico); danno ingiusto cagionato da comportamento illecito; nesso causale tra evento dannoso o danno ingiusto e lesione della posizione giuridica.

Qui si colloca la c.d. causalità materiale che attiene al primo momento accertativo: compete al Giudice del merito individuare l’autore del fatto illecito, la lesione della posizione giuridica protetta e dunque il danno ingiusto, assegnando valenza eziologica solo a quelle condotte idonee a cagionare quel determinato evento, applicando infine (nell’accertamento del rapporto di causalità) la regola probatoria del “più probabile che non”. E qui si coglie la differenza rispetto alla responsabilità penale nell’ambito della quale la diversità dei beni giuridici tutelati impone che l’autore del reato venga individuato “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

LA PROVA DELLA CAUSALITA’ GIURIDICA NELLA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE E CONTRATTUALE

Come ulteriore elemento di prova del danno, ai fini del risarcimento, occorre provare la causalità- giuridica, caratteristica tipica dell’ambito contrattuale e richiamata nel modello di responsabilità civile extracontrattuale grazie all’art. 2056 codice civile, che individua, attraverso l’espresso rinvio ad alcune norme della disciplina contrattuale (rinvio contenuto negli artt. 1223 e 1227), le regole che devono applicarsi nella determinazione del danno risarcibile.

QUAL E’ IL DANNO RISARCIBILE

Quando si parla di danno risarcibile, il pregiudizio può essere di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Il nuovo orientamento della Suprema Corte di Cassazione riporta il sistema della responsabilità extracontrattuale nel sistema bipolare codicistico tra danno patrimoniale (art. 2043 codice civile) e danno non patrimoniale (art. 2059 codice civile).

La nuova interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059, in particolare, ha consentito ai giudici di legittimità di concludere che il danno non patrimoniale è risarcibile anche nella materia della responsabilità contrattuale quando ricorrano determinati presupposti.

“Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento” (Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n.26973).

Danno patrimoniale e danno non patrimoniale si pongono sullo stesso piano per quanto concerne la struttura dell’illecito che si articola negli elementi della condotta, del nesso causale e del danno – danno-conseguenza -, differenziandosi però sotto il profilo della lesione dell’interesse protetto.

Da un lato il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità in quanto l’ingiustizia del danno prevede la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante; dall’altro il risarcimento del danno non patrimoniale è connotato da tipicità perché risarcibile solo nei casi determinati dalla legge; basti pensare al disposto dell’art. 2087 c.c. relativo al contratto di lavoro, all’art. 1681 relativo al contratto di trasporto o nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di un diritto inviolabile della persona.
La lesione dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti, costituisce danno ingiusto – danno-evento – e le conseguenze della lesione – danno-conseguenza – si ripercuotono sulla interiorità del danneggiato e sulla sua vita di relazione.

Su tale presupposto quindi la giurisprudenza ha previsto la risarcibilità del danno non patrimoniale nelle ipotesi di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, quando:

  • l’interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale;
  • la lesione dell’interesse sia grave (l’offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità);
  • il danno non sia futile (non si limiti a meri disagi o fastidi).

La giurisprudenza, quindi, ha elaborato delle regole per la determinazione del danno non patrimoniale risarcibile con riferimento sia al danno-evento che al danno-conseguenza, tenendo conto:

1 – della gravità della lesione: lesione di un diritto di rilevanza costituzionale;

2 – della non futilità del danno: non deve essere di minima rilevanza.

Sussiste tuttavia una deroga legislativa che ammette il risarcimento del danno non patrimoniale anche di lieve entità, ad esempio l’art. 139 codice assicurazioni che disciplina il danno biologico per lesioni di lieve entità, limitando il risarcimento del danno secondo criteri predeterminati.

Come si articola il danno non patrimoniale. Nei sistemi adottati per la liquidazione del danno non patrimoniale i postumi permanenti vanno quantificati con riferimento al danno biologico, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito dell’integrità fisica della persona; danno morale, art. 2059 del codice civile, danno morale soggettivo, c.d. pretium doloris, inteso come turbamento passeggero dello stato d’animo e della tranquillità psichica dell’individuo per cui ogni pregiudizio arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta Costituzionale si quantifica per la sua doppia dimensione del danno-relazione/proiezione esterna dell’essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza; danno esistenziale conseguente alla lesione di interessi essenziali ed intangibili dell’individuo, attinenti alla sfera degli affetti, alla reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana che trovano fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2, 29, 39 della Costituzione; danno patrimoniale consistente nel danno emergente da perdita subita e/o dal lucro cessante per mancato guadagno.

LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL DANNO MORALE E SUL DANNO ESISTENZIALE 

Di recente la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con diverse sentenze conformi sul tema da sempre dibattuto tra danno morale e danno esistenziale.

La Corte ha stabilito che il danno morale non è assorbito dal danno esistenziale: si tratta di due voci autonome, non sovrapponibili e come tali devono essere considerate distintamente (Cassazione 29/11/2018 – 31/01/2019, n. 2788).

Sul piano del diritto positivo l’ordinamento, abbiamo già visto,  riconosce e disciplina le seguenti fattispecie:
– Danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 c.c.;
– Danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., art. 185 c.p..
La natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata nel senso:
a) – unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) – omnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze – modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato – derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compreso il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte, dell’insegnamento della Corte Costituzionale (Sent. n.235/2014, punto 10.1 e ss.);  e dall’altra del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, il cui contenuto consente di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale.
Ne deriva che il giudice deve congiuntamente ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto c.d. danno morale, quanto quello dinamico-relazionale destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto.

La Suprema Corte ribadisce che il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna).

Ed ancora la recentissima pronuncia n. 8442 del 27/03/2019 della Terza Sezione Civile della Suprema Corte che ribadisce il principio dell’indipendenza ontologica del danno morale (aspetto interiore) rispetto a quello esistenziale (impatto modificativo “in peius” della vita quotidiana, danno dinamico-relazionale: alterazione della vita quotidiana che attiene all’ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso) atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica , si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. Civile, Sez. 3, 17/01/2018, n. 901).

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