Il contagio da Covid-19 avvenuto nel luogo di lavoro fa sorgere il diritto alla tutela indennitaria assicurata dall’INAIL.

Nei casi accertati di infezione da Coronavirus – SARS-CoV-2 , in occasione di lavoro, l’INAIL assicura ai lavoratori pubblici o privati il riconoscimento dell’infortunio; la qualificazione di Covid-19 (quale infortunio sul lavoro) presuppone la positività del test di conferma con decorrenza dal momento della assenza dal lavoro.
Tale riconoscimento avviene sulla base della norma contenuta nell ’articolo articolo 42, comma 2, del Decreto Legge 17/03/2020, n.18 (cosiddetto decreto Cura Italia), convertito in Legge 24/04/2020, n.27.

Tutela INAIL,  a chi spetta:

Per fare chiarezza, la tutela sociale per i casi di infezione da coronavirus opera solo in favore dei lavoratori già assicurati dall’INAIL (Circolare Inail n.13/2020), quindi: lavoratori dipendenti o quelli ad essi equiparati, i parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti, lavoratori appartenenti all’area dirigenziale.

In una propria Circolare (n.13/2020), inoltre, l’Inail indica tra i soggetti più esposti al rischio di contrarre il virus, gli operatori sanitari e i lavoratori obbligati ad un costante contatto con il pubblico, quindi tutti coloro che operano in front-office, alla cassa, gli addetti alle vendite. (link circolare Inail)

Oggetto della tutela:

L’INAIL eroga le prestazioni previste dalla Legge in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

L’Inail chiarisce che è infortunio sul lavoro l’evento determinato dall’azione di fattori microbici o virali purché sussistano:

1 – la causa violenta: azione di qualunque fattore dotato di rapidità ed intensità che, agendo dall’esterno verso l’interno dell’organismo, determini una alterazione del suo equilibrio. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche, come precisa espressamente l’INAIL ;

2 – l’occasione di lavoro: requisito che collega l’evento all’attività lavorativa (come esplicita l’Inail nella Circolare n.13/2020 e nelle note alle strutture territoriali del 17/03/2020);

3 – la lesione: consistente nella morte o in una inabilità permanente, assoluta o parziale al lavoro, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni.

Riepilogando dunque:  
1) Infezione da coronavirus per lavoratori assicurati Inail. l’Inail ha ricondotto nell’ambito degli infortuni sul lavoro anche i casi di infezione da coronavirus occorsi ai soggetti assicurati, sussistendo l’occasione di lavoro se l’evento si verifica durante l’adempimento della prestazione lavorativa, riconoscendo la tutela non solo in presenza di un rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche quando l’infortunio sia derivato dalla esposizione ad un rischio specifico improprio.

2) Presunzione semplice per alcune categorie di lavoratori. L’Inail ha inoltre riconosciuto ad alcune categorie di lavoratori, come gli operatori sanitari ed i lavoratori obbligati ad un costante contatto con il pubblico, una presunzione semplice di origine professionale quale probabilità che il contagio sia accaduto durante l’espletamento dell’attività lavorativa, pur senza ammettere automaticamente alla tutela INAIL i menzionati lavoratori, essendo necessaria la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

Responsabilità del datore di lavoro:

In tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a cura del datore di lavoro la norma civilistica di riferimento è l’articolo 2087 del codice civile: l’adempimento dell’obbligo contrattuale di protezione consacrato dalla predetta norma può dirsi assolto con l’adozione delle misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresenta lo standard minimale fissato dal legislatore, ma anche dalle altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio ovvero ancora da tutte quelle misure dettate dalle buone prassi, dall’esperienza e dalla tecnica nonché dalla comune prudenza (protocolli di sicurezza).

Riguardo all’emergenza Covid 19, il datore di lavoro pubblico e privato deve adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2087 c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e successive modifiche e integrazioni e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto legge 16/05/2020, n.33, nonché mediante l’adozione ed il mantenimento delle misure ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli, accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid 19 in concreto. La responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 sussiste solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o colpa; dal riconoscimento dell’infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

L’INAIL, con nota del 15 maggio 2020, è interviene sul tema relativo ai profili di responsabilità datoriale per infezioni da Covid-19 dei dipendenti, chiarendo espressamente che le eventuali responsabilità devono essere rigorosamente accertate attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro con criteri differenti da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL.

Quindi il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’istituto non assume rilievo in sede penale considerata la vigenza del principio, in tale sede, della presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico dell’accusa e della eventuale parte civile costituita.

Non assume altresì rilievo in sede civile in quanto, ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) per avere causato l’evento dannoso.