In materia civile ed in tempi di coronavirus, l’equilibrio tra il diritto alla salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione e la tutela di colui che si trova ad attuare quel diritto in prima linea, non è certo di facile trattazione.
Tra i principi normativi applicabili in tema di responsabilità medica in ipotesi di lesione o morte del paziente affetto da coronavirus, l’articolo 2236 del codice civile esenta il medico da responsabilità anche in caso di involontaria trasmissione del virus derivata da difetto di organizzazione della struttura sanitaria, per il fatto che la prestazione ipoteticamente doverosa implicava – ed implica – la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; questo accade:
- In assenza di indicazioni terapeutiche per trattare il paziente affetto da covid-19;
- In mancanza di uno studio scientifico, di cura specifica, in ordine all’utilizzo di farmaci off label;
- In assenza di un vaccino;
- In difetto di conoscenza del virus, della sua virulenza e addirittura della sua “anomala” modalità di trasmissione.
Se ne deduce che l’assenza di responsabilità opera quindi poiché il caso non è ancora sperimentato nella pratica in maniera sufficiente o adeguatamente studiato dalla scienza o perché non ancora dibattuto in ordine ai metodi terapeutici da eseguire.
Lo studio legale Palcani sente di dover esprimere solidarietà agli operatori sanitaria che continuano ad operare quotidianamente nella lotta al Coronavirus e si augura che le strutture ospedaliere pongano in essere tutte le misure precauzionali per mettere i sicurezza i pazienti e gli stessi operatori sanitari