La pandemia da Covid-19 ha posto l’intero sistema sanitario nazionale di fronte a diversi profili di responsabilità civile, a carico delle strutture sanitarie, a causa delle infezioni da Coronavirus contratte durante la degenza.

Ospedali e Residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono divenuti, purtroppo, causa di propagazione del virus, ponendo ancora una volta al centro del sistema di responsabilità medica/organizzativa della struttura sanitaria, le problematiche relative alla prevenzione e gestione del rischio, in questo caso con riferimento specifico al danno da infezione che i tecnici definiscono “nosocomiale”.

Ma cosa è l’infezione nosocomiale?

E’ l’infezione che, non essendosi manifestata clinicamente al momento dell’ingresso del paziente in una struttura ospedaliera, insorge e si rende evidente durante il ricovero ospedaliero, generalmente dopo 48 ore dal ricovero o durante le ore successive alla dimissione.
In altre parole sono infezioni ospedaliere, ossia collegate al ricovero.
Le infezioni nosocomiali sono infatti causalmente riferibili per tempo di incubazione, agente eziologico (in altri termini, diagnosi) e modalità di trasmissione, al periodo del ricovero, costituendo un problema di elevata portata e frequenza, con conseguenze assai gravi.

La diffusione pandemica, seppure elemento di “forza maggiore”, ha sicuramente ampliato il problema circa l’adeguatezza degli strumenti adottati dalle strutture che avrebbero dovuto essere finalizzati a prevenire o fronteggiare ogni eventualità dalla quale possa avvenire un danno ai pazienti in carico.
Da considerare inoltre che l’infezione da Covid-19 è considerata infortunio sul lavoro, e dunque la struttura sanitaria ha comunque il dovere di prevenirla in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nei confronti dei lavoratori nella struttura (nel mio blog puoi leggere anche Covid e infortunio sul lavoro: Responsabilità del datore di lavoro solo per dolo o colpa grave

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA ) e responsabilità per le infezioni nosocomiali

La molteplicità dei fattori che determinano le infezioni nosocomiali rende già da sé complesso individuare la causa specifica e l’antecedente causale soprattutto quando, in ambienti come le RSA, si è in presenza di soggetti già deboli come gli anziani o immunodepressi, spesso già colpiti da patologie ed infezioni che complicano ulteriormente la possibilità di tracciarne l’origine, con inevitabili effetti sull’aspetto giuridico ogni qualvolta si debba provvedere ad una corretta ripartizione dell’onere probatorio tra paziente e struttura, allo scopo di accertare la responsabilità di quest’ultima.

I presupposti da accertare da parte del paziente e/o dei suoi eredi

Certamente va accertata la sussistenza di una relazione causale tra la prestazione sanitaria e l’infezione e va verificata se la condotta della struttura ospedaliera presenti profili di colpa causalmente ricollegabili al contagio, cioè se quest’ultimo dipenda o meno da una circostanza imputabile.

Il paziente dovrà dimostrare che la patologia non era presente prima del ricovero ed è quindi conseguita all’attività sanitaria; la struttura dovrà provare il corretto adempimento della prestazione erogata e che la patologia infettiva rappresenta una conseguenza inevitabile e che, per quanto prevedibile, sia stata impossibile da prevenire e quindi non imputabile.

La prova liberatoria per le RSA

Oggi le strutture sanitarie dovranno dimostrare di avere adottato un modello organizzativo finalizzato ad evitare il rischio di insorgenza dell’infezione da Covid-19; quindi la prevenzione del rischio sanitario costituisce la sola prova liberatoria del diligente adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di spedalità istituitosi tra le RSA ed i loro ospiti.

Pertanto assumerà valore decisivo dimostrare di avere tenuto un comportamento conforme alle leges artis nel rispetto delle norme e dei regolamenti emanati, ponendo in pratica tutti gli strumenti organizzativi idonei a prevenire le infezioni ospedaliere, valutando gli strumenti di protezione posti in essere dalla struttura per prevenire il diffondersi del virus al suo interno.

Resta difficile pensare come imprevedibili gli eventi conseguiti all’ epidemia ed al contagio occorsi nelle RSA, soprattutto dal momento in cui la propagazione del Coronavirus era oramai certamente nota alle autorità sanitarie.

Eventuale responsabilità omissiva della RSA


La responsabilità della struttura si configurerebbe quindi come “omissiva” per non avere assicurato misure adeguate ad evitare il contagio che inizialmente avrebbero dovuto consistere in apposite misure di accettazione, isolamento e distanziamento e, successivamente, per non avere saputo attuare correttamente le previsioni del Decreto legge “Cura Italia” n. 18/2020 ( Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19) che prevede un minuzioso elenco di iniziative che ciascuna RSA è obbligata a porre in atto, pena la perdita dell’accreditamento.

Fondamentale il grado di diligenza della RSA

La vicenda quindi diventa particolarmente delicata qualora un paziente di RSA deceda per Covid-19 proprio perché l’infezione presenta un alto tasso di mortalità nei soggetti già affetti da altre patologie; ciò valendo anche per il personale sanitario, ai fini della responsabilità datoriale. La valutazione del grado di diligenza applicato dalla struttura nell’ adottare le necessarie ed obbligatorie misure dettate dalle previsioni normative e dalle best practis nell’ ottica del principio generale di precauzione, avranno un ruolo decisivo, ponendo la qualità della gestione del rischio sanitario come determinante ai fini del riconoscimento della responsabilità posta in capo alle strutture, RSA – ospedali – case di cura, anche e soprattutto in riferimento alla legge Gelli-Bianco che pone il risk management quale obiettivo primario.
Per sapere di più sulla responsabilità medica e risarcimento del danno puoi consultare la GUIDA AL RISARCIMENTO DEL DANNO Ecco quando è possibile richiederlo