Il Sig. Roberto (il nome è di fantasia) lamentava disturbi dolorosi alla dentatura. Per questo decideva di rivolgersi al Medico Dentista Dott. Rosario (il nome è di fantasia) presso il suo studio privato, per essere sottoposto alle cure del caso.

In sede di prima visita veniva eseguita ortopantomografia delle arcate dentarie a cui seguiva preventivo di cure, accettato dal paziente.

Il Sig. Roberto veniva quindi sottoposto ad indagini radiografiche, estrazioni di alcuni elementi dentari ed esecuzione di impianti dentari.

Successivamente il paziente, avvertendo dolore e difficoltà masticatorie, tornava presso lo studio dentistico ove gli veniva riferito che quanto lamentato dipendeva dalla conformazione del cavo orale e che era destinato a conviverci.

Il paziente, preoccupato per le sue condizioni, decideva di consultare altro professionista il quale, all’esito delle visite e degli esami diagnostici, riscontrava numerose evidenze cliniche critiche, una grave modificazione dell’anatomia delle arcate dentarie con conseguente difficoltà alla masticazione, una limitazione dell’apertura orale, la necessità di escludere alcuni cibi, giudicando medicalmente errato il trattamento precedente a cui il Sig. Roberto era stato sottoposto.   In particolare, constatava che 3 elementi erano stati rimpiazzati da protesi su impianti, permanevano residui radicolari, 1 elemento mostrava notevole distruzione della corona clinica, 1 elemento era supportato da 2 impianti con mobilità, 1 elemento era affetto da disodontoiasi.

Il Sig. Roberto decideva così di proporre azione civile per responsabilità medica dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo assistenza allo studio legale Palcani.
Con sentenza a seguito di giudizio veniva accertata:

l’errata diagnosi per avere il dentista optato per un intervento aggressivo di estrazione e implantoprotesi piuttosto che per trattamenti endodontici, conservativi ed eventualmente protesici; l’errata esecuzioni degli interventi eseguiti, come evidenziato dai successivi esami TC; la non corrispondenza tra la documentazione medica “cartella clinica”, gli interventi eseguiti e le fatture emesse.

L’obbligo di diligenza da parte del dentista. Per queste ragioni, il Tribunale riconosceva la responsabilità del medico dentista, in base all’articolo 1176 del codice civile, che dispone l’obbligo della diligenza con riguardo all’attività svolta in ciascun compito professionale.
In particolare l’articolo 1176 recita: “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura e all’attività esercitata”.

L’obbligo di diligenza e trattamenti medici di routine. Il professionista è responsabile per non avere agito con diligenza in relazione ad una prestazione priva di elevato tecnicismo riconducibile, pertanto, alla c.d. routine.

Tale responsabilità per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale; in particolare l’obbligo di diligenza che va valutata con riguardo alla natura dell’attività e che, in rapporto alla professione di medico chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale (come stabilito già dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 12/08/1995, n. 8845).

Responsabilità medica e protesi dentarie. Trattandosi di protesi dentaria, non emergono i presupposti della particolare difficoltà dell’intervento “tanto più che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la diligenza del medico nell’adempimento della sua prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma del codice civile”.

Responsabilità medica, dovere di diligenza e colpa lieve. La responsabilità del professionista per i danni causati nell’esercizio della sua attività postula la violazione di doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell’attività.

Ne consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve quando, per omissione di diligenza e/o inadeguata preparazione, provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica (lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza del 12 agosto 2017, n. 8845).

Il professionista non è stato all’altezza di fornire gli standard qualitativi richiesti, provocando danni al paziente.

L’odontoiatra, nell’esercizio della sua professione, deve agire nel pieno rispetto delle regole di buona condotta, di natura giuridica, tecnica, deontologica e morale.

Il dentista è obbligato al rispetto della leges artis della medicina nello svolgimento della sua attività. Per questo il Tribunale ha stabilito di dover riconoscere al paziente il risarcimento del danno per trattamento odontoiatrico eseguito in danno al paziente